Adamo G. - L’IRC e la normativa didattica - Quadro sintetico della normativa vigente sull’IRC e l’attività alternativa

Quadro sintetico della normativa vigente

sull’IRC e l’attività alternativa

- Gaspare Adamo -

 

 

L’IRC è di diritto parte strutturale dell'ordinamento scolastico: Legge n° 121 del 25/03/1985, art. 9 § 2.

La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, e garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 290 del 22/06/1992 ha confermato la piena legittimità costituzionale della presenza dell'IRC nel quadro orario ordinario della scuola.

 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative:

A norma del Concordato (1929), degli Accordi (1984/1985) e delle Intese (DPR 751/1985 e DPR 175/2012) tra Stato Italiano e Santa Sede, l’IRC è una disciplina fondamentale facoltativa (non è una materia opzionale ma una disciplina curriculare) garantita dalla Repubblica Italiana (obbligatoria nell’offerta da parte della scuola, facoltativa nella scelta di avvalersi o meno da parte delle famiglie e degli alunni). Se scelta, l’IRC diventa per l’alunno disciplina curriculare obbligatoria, con obbligo di frequenza e diritto di valutazione.

La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello e allegato, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.

 

 

CM 4 del 15/01/10 scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

 

CM 17 del 18/02/10 scuole secondarie di II grado

Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello B allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
A coloro che scelgono di non avvalersi dell’IRC (e solo a loro), viene richiesto di scegliere tra un ventaglio di 4 opzioni (3 nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) che sono: o attività didattiche e formative, o attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, o libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo superiori) o non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta va fatta all’inizio delle lezioni e vale per tutto l’anno scolastico di riferimento, che vuol dire che ogni anno posso scegliere cosa fare in alternativa all’IRC.

 

Collocamento dell’IRC nell’area linguistico-artistico-espressiva: DPR n° 105 dell'11/02/2010

Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguistico - artistico - espressiva.

Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona.

Come espressione della laicità dello Stato, l’IRC è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea.

 

 

IRC come riflessione sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana: PECUP – Legge 28/03/2003

[Il bambino] ha consapevolezza, sia pure in modo induttivo, delle radici storico-giudaiche, linguistico- letterarie e artistiche che ci legano al mondo classico e giudaico-cristiano, e dell’identità spirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa; colloca in questo contesto la riflessione sulla dimensione re­ligiosa dell’esperienza umana e dell’insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.

 

 

L’IRC e la normativa didattica

L’IRC si attiene alle stesse norme delle altre discipline fondamentali, seguendo i TSC e gli OA propri,

come indicati nel DPR n° 105/2010.

 

 

L’ATTIVITÀ ALTERNATIVA

L’attività alternativa, per chi non si avvale dell’IRC, è un diritto, ribadito dall’ordinanza 30/7/2010 del Tribu­nale di Padova. La scuola, tramite il capo di Istituto e il Collegio Docenti cui compete ai sensi dell' art. 4 del DPR 31 marzo 1974, n. 416, ha la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica e deve assicurare agli alunni che non si avvalgono dell'IRC, con l'eventuale assistenza degli insegnanti, ogni opportuna attività culturale escluse quelle curricolari comuni a tutti gli alunni.

Alcune sentenze della Corte Costituzionale (203/89; 13/91; 290/92) stabiliscono per chi non si avvale dell’IRC la non obbligatorietà dell’attività alternativa (su scelta delle famiglie o degli alunni).

Gli insegnanti impegnati nell’attività alternativa sono regolamentati da diverse circolari ministeriali, tra cui la CM n° 316 del 23-10-87 ancora in vigore.

Il MIUR con nota del 22/3/2011 ha confermato che la scelta di avvalersi delle attività didattiche alternative all’IRC rende queste un “servizio strutturale obbligatorio”, da pagare “a mezzo dei ruoli di spesa fissa”, per cui eventuali ore eccedenti del personale docente disponibile o docenti appositamente nominati non sono a carico della scuola ma dello Stato, attraverso il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).